Nella risoluzione n. 319 dell’8 novembre 2007, l’agenzia delle Entrate ribadisce che la riserva costituita nel passaggio ai principi contabili internazionali – Ias – è da considerarsi inclusa tra quelle poste a copertura delle deduzioni extracontabili operate al quadro EC. Dunque, le riserve utilizzabili sono tutte quelle di capitale e di utili indipendentemente dalla sussistenza di vincoli, di natura civilistica e non, che ne limitino la distribuzione ai soci.
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