La risposta n. 316/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha per oggetto l’utilizzo della riserva in sospensione d’imposta a chiusura disavanzo.
La società istante, che ha incorporato una società interamente partecipata e, per effetto della fusione, ha registrato un disavanzo di annullamento pari alla differenza tra valore di carico della partecipazione e patrimonio netto della incorporata, chiede di sapere se l’imputazione della perdita da disavanzo da annullamento ad una riserva di patrimonio netto, in particolare alla riserva in sospensione di imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 18, Dl n. 185/2008, non comporti tassazione a carico della società istante, previa deliberazione da parte dell’assemblea dei soci riunita in sede straordinaria.
L’Agenzia delle Entrate, non concordando con la tesi dell’istante, ritiene che in una operazione di fusione per incorporazione di una società interamente partecipata, l'imputazione della perdita da disavanzo da annullamento alla riserva in sospensione di imposta di cui all'art. 15, co. 18 del Dl n. 185/08, deve essere assoggettata ad imposizione.
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia richiama il principio contabile Oic 4 il quale, con riferimento al disavanzo di annullamento chiarisce che nei casi in cui il disavanzo da annullamento corrisponda a perdite pregresse o ad un “eccesso di costo”, questi è eliminato, “portandolo a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputandolo al conto economico”.
Pertanto, poiché la “differenza da annullamento” deve imputarsi direttamente a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve, qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d’imposta, lo stesso sarà tassabile.
L’Agenzia conclude la sua risposta n. 316/2019 con una importante precisazione: nulla impedisce di coprire contabilmente la suddetta differenza da annullamento attingendo a riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra cui non rientra, però, la riserva da rivalutazione.
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