Riscossione. Si riparte in estate. Faq e Vademecum delle Entrate

Pubblicato il 31 maggio 2021

Il Decreto Sostegni bis – DL n. 73/2021 – ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni. E’ dall’8 marzo 2020 che vige lo stop della riscossione.

Nello specifico, il fermo fino al 30 giugno prossimo riguarda:

Quando sono dovuti i pagamenti?

La Faq n. 2 comunica che i pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione: il 31 luglio 2021. Ma dato che cade di sabato, il termine slitta a lunedì 2 agosto.

Modalità della ripresa dei pagamenti

Non tutti i pagamenti dovuti vanno effettuati in unica soluzione.

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile accedere alla rateizzazione.

Con riferimento alle scadenze di rottamazione ter e saldo e stralcio, non si ravvisano modificazioni: entro il 31 luglio vanno pagate tutte le rate sospese in scadenza nel 2020 ed entro il 30 novembre quelle invece scadenti nel 2021.

Rimane ferma la norma che considera tempestivi i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 31 luglio 2021 e del 30 novembre 2021.

Prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

Sanatoria per importo inferiori a 5000 euro

Il Sostegni1 ha introdotto la sanatoria delle partite di valore inferiore a 5mila euro, relativa ad affidamenti effettuati dal 2000 al 2010. Le Faq specificano che le modalità e le date dell’annullamento saranno stabilite da un apposito decreto del Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Sostegni”. Infatti tale atto deve verificare la situazione reddituale dei contribuenti che devono aver dichiarato un reddito imponibile per il 2019 non superiore a 30mila euro.

Fino a tale momento, i carichi affidati dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono comunque sospesi.

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