Riscossione contributo unificato: indicazioni Giustizia sui pagamenti

Pubblicato il 26 marzo 2024

Con circolare del 19 marzo 2024, il ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - ha fornito alcuni chiarimenti in tema di riscossione del contributo unificato con PagoPA, dopo l’avvio della procedura di recupero del medesimo CU.

Le indicazioni giungono dopo che il dipartimento è stato raggiunto da alcune segnalazioni in merito alla prassi seguita da alcuni avvocati che, a fronte dell’invito al pagamento del contributo unificato inviato loro dalla società Equitalia Giustizia, anziché effettuare il pagamento con mod. F23 - come indicato nell’invito stesso - provvedono al versamento tramite la piattaforma PagoPA o accedendo direttamente al fascicolo telematico ovvero utilizzando il Portale dei Servizi Telematici.

Nella circolare viene chiarito che, una volta che la pratica è stata assegnata ad Equitalia Giustizia, è quest'ultima che gestirà la riscossione del credito.

Ed è quest'ultima, pertanto, che deve essere contattata per qualsiasi informazione o procedura relativa al pagamento.

CU: no al pagamento con PagoPA dopo l’avvio della riscossione

Segnatamente, dal momento in cui Equitalia, a seguito dell’invio della nota A1 da parte dell’Ufficio giudiziario, prende in carico la riscossione del contributo unificato aprendo la partita di credito, non vi è più margine per procedere ad un pagamento telematico tramite PagoPA.

Se, quindi, dalla consultazione dei registri informatici non risulta ancora aperta una partita di credito da parte della società Equitalia giustizia, per il contributo unificato da recuperare, la cancelleria è autorizzata ad accettare il pagamento telematico e a darne comunicazione all’ufficio recupero crediti per il successivo inoltro ad Equitalia giustizia.

Laddove, invece, dalle verifiche del registro SIAMM risulta che Equitalia giustizia abbia già aperto la partita di credito, la cancelleria non deve accettare il pagamento telematico e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con la predetta società.

Nella circolare, viene quindi rammentato che la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato, una volta depositata e non annullata tramite bruciatura, può essere riutilizzata dall'avvocato per una nuova iscrizione a ruolo di un diverso procedimento presso altri uffici giudiziari.

Questo, fino a quando non sarà possibile operare una diretta trasmissione delle informazioni relative alla vicenda del credito dal registro SIAMM al SICID "per la cui realizzazione si rimanda alla competente articolazione ministeriale".

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