I giudici d’ultima istanza hanno emesso, il 28 aprile scorso, la pronuncia 9572, questa volta accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contro un contribuente ritenuto colpevole di aver dato prova di evasione con il proprio operato e di aver aggravato il comportamento tenuto non producendo le richieste formulate, in sede d’accertamento, dal Fisco.
La motivazione contenuta nella sentenza recita, infatti, che “piena prova dell’evasione sarebbe stata fornita dall’operato stesso del contribuente che, oltre a esporre valori monetari afferenti a costi inconciliabili e incompatibili tra loro, non avrebbe prodotto le richieste formulate con il modello ordine al dettaglio del conto acquisti”. Di più: “Tale dettaglio non fornito all’ufficio in sede amministrativa, non sarebbe stato presentato, depositato, esibito ai giudici in entrambi i gradi processuali di merito, circostanza che farebbe concludere, a contrariis, per la legittimità dei recuperi a tassazione che, qualora non fossero stati tali, sarebbero stati facilmente contestati dal contribuente in sede processuale, esibendo il dettaglio del conto acquisti al giudice”.
Ovvero: se anche la reticenza al rilascio delle informazioni può essere tollerata nella fase amministrativa, durante il giudizio chiude al contribuente ogni possibilità di assoluzione.
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