Riscatto di laurea, onere agevolato in caso di totalizzazione

Pubblicato il 07 aprile 2021

Con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito chiarimenti per i casi in cui gli oneri da  riscatto, che per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio della “riserva matematica”, sono invece calcolati con il criterio del “calcolo a percentuale” per effetto dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (opzione al sistema contributivo, totalizzazione, opzione donna e computo).

Riscatto di laurea, ambito di applicazione

L’onere di riscatto è determinato secondo il criterio del “calcolo a percentuale”, di cui all’art. 2, co. 5 e 5 quater, del D.Lgs n. 184/1997, allorquando la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo.

La citata disposizione si riferisce, pertanto, a tutte le tipologie di riscatto (ad esempio, riscatto lavoro all’estero, riscatto periodi corrispondenti all’astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, riscatto corso di studi universitario ecc.) il cui onere, in mancanza dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, sarebbe stato determinato con il criterio della riserva matematica in considerazione del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale del periodo da riscattare.

Per i riscatti effettuati con le modalità del calcolo a percentuale, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla L. n. 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto, al pari di tutti gli altri riscatti di periodi che si collochino nel sistema contributivo.

Riscatto di laurea, corso universitario di studio

La modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cd. “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo.

Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione, in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:

In quest’ultimo caso, si applicherà il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:

Riscatto di laurea, opzione per il sistema di calcolo contributivo

In materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, l’INPS fornisce soltanto chiarimenti in merito agli effetti che ne derivano sulla materia dei riscatti. Restano pertanto fermi i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione e i criteri di determinazione del montante individuale dei contributi.

La domanda di opzione al sistema contributivo è presentata, in via telematica dal portale dell’INPS, con inserimento di PIN e codice fiscale, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso:

Riscatto di laurea, esercizio della facoltà di totalizzazione

Il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto si applica, con riferimento a tutti i periodi da riscattare, nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione cd. “opzione donna”.

Le suddette indicazioni si estendono alle domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione da liquidare interamente con il sistema di calcolo contributivo.

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