Riscaldamento a terra senza sconto del 55%

Pubblicato il 08 luglio 2008 In un precedente documento di prassi (circolare n. 36/E/2007), le Entrate avevano precisato che tra le spese ammesse alla detrazione del 55% potevano rientrare anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico. L’affermazione non era però chiara, tanto che l’Amministrazione è intervenuta nuovamente, analizzando un altro caso concreto, per precisare che sono agevolabili solo le spese che sono strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio energetico. Pertanto, come nel caso in esame, per la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento non si potrà beneficiare della detrazione del 55% sulle spese sostenute per dimettere e smaltite il vecchio impianto (risoluzione n. 283/E/ del 7 luglio 2008). Le entrate, dopo aver detto che l’individuazione delle spese connesse va effettuata da un tecnico abilitato, concludono dicendo che la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio impianto o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento. Per esse, infatti, resta valida solo l’eventuale detrazione del 36%.
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