In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054 c.c. nei confronti del conducente e del proprietario dell’altro veicolo, salva l’eventuale azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbia risarcito per intero il danno.
In ogni caso, in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà. Difatti la remissione tacita presuppone un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, mentre la rinuncia alla solidarietà presuppone che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo.
E’ quanto pronunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 15313 del 20 giugno 2017, accogliendo il ricorso di una donna danneggiata da un sinistro quale terza trasportata, volto ad ottenere il risarcimento integrale dei danni non patrimoniali subiti, il cui ammontare era stato ridotto in secondo grado in virtù di un asserito concorso di colpa del conducente della moto ove la stessa viaggiava al momento dell’impatto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".