Per il contribuente, l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
La normativa di riferimento, infatti, si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell'agevolazione.
Essa mira ad impedire eventuali frodi e attribuire all'organo deputato allo svolgimento dei controlli un termine congruo per l'adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia o producendola in maniera pulita, risultino meritevoli di vantaggi fiscali, astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e potenzialmente in contrasto con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato ma in realtà conformi al principio in base al quale "occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, ove la diseguaglianza sta nel riconoscimento, da parte di ENEA, della particolare meritevolezza dei lavori...".
Si tratta di un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela ambientale e la tutela delle entrate fiscali.
Tale disciplina è coerente con la normativa europea e conforme alla Costituzione, essendo tesa a incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro una decisione della CTR.
Quest'ultima aveva accolto le ragioni di una contribuente la quale, installando dei pannelli solari, aveva computo dei lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 della Legge n. 296/2006, commi 344 ss., comunicando, però, in ritardo all'ENEA la prescritta documentazione.
L'Ufficio finanziario aveva concluso per la non detraibilità delle spese in virtù di tale ritardo, ma la Commissione tributaria regionale, ribaltando anche la sentenza emessa dalla CTP, aveva ritenuto che l'invio della comunicazione all'ENEA non avesse natura di controllo ma meramente ricognitiva.
L'Amministrazione finanziaria si era quindi rivolta alla Suprema corte, lamentando violazione e falsa applicazione di legge e sostenendo che la mancata comunicazione costituisce, invece, una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica come quelli eseguiti dalla contribuente.
Motivo, questo, giudicato fondato dalla Sesta sezione civile della Cassazione, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente di cui al DM del 19/02/2007 e, segnatamente, l'art. 4 relativo agli adempimenti richiesti.
Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata non aveva considerato che, trattandosi di agevolazione fiscale e di un onere posto in capo al contribuente al fine di ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento del medesimo onere costituiva adempimento inderogabile per ottenere il medesimo beneficio.
Ciò in ragione del doveroso onere a carico della parte contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione.
Da qui l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia, con rinvio alla CTR per una nuova valutazione di merito.
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