L’Agenzia delle Entrate è interpellata sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.
Con la risposta n. 415 del 15 ottobre 2019, l’Agenzia chiarisce che i soci ai quali la società ha imputato per trasparenza la detrazione derivante dalle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica - ex articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 - non possono cedere alla medesima il credito corrispondente alla suddetta detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa.
Se venisse consentita la possibilità di retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione si realizzerebbe l'effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta, facoltà non prevista dalla norma.
L’Agenzia, sempre nella nota, chiarisce che il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ciò per evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Nella risposta sono indicati i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito.
In un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni, si specifica che per “soggetti privati” cessionari - beneficiari della cessione - devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Dunque, la detrazione può essere ceduta, a titolo esemplificativo:
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