L’allentamento delle restrizioni disposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19 e la susseguente ripresa delle attività lavorative comportano, tra l’altro, la rivisitazione dei piani formativi degli apprendisti i cui rapporti di lavoro siano stati sospesi o ridotti con accesso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla ripresa dell’attività lavorativa i datori di lavoro dovranno, ope legis, operare la proroga del periodo formativo in misura equivalente all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione di integrazione salariale fruite.
Non rinvenendosi, infatti, disposizioni normative contrarie o derogatorie al predetto principio generale, sarà, al fine di scongiurare un’eventuale illegittimità del recesso datoriale alla conclusione del periodo formativo, opportuno riformulare i piani formativi predisposti e, ad abundantiam, comunicare il prolungamento del periodo di apprendistato ai lavoratori interessati.
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