Ripresa dei versamenti post sisma anche mediante ritenuta

Pubblicato il 02 maggio 2019

Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi negli anni 2016/2017 a causa degli eventi sismici verificatisi nei territori del Centro Italia, può avvenire anche mediante ritenuta operata dal sostituto d’imposta. L’istanza di richiesta deve essere presentata dal diretto interessato entro il 31 maggio 2019, direttamente sul sito dell’INPS, previo possesso di Pin dispositivo. Laddove l’istanza sia presentata successivamente al 31 maggio 2019, il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo.

A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 1662 del 29 aprile 2019.

Post sisma, sospensione e ripresa dei versamenti INPS e INAIL

L’art. 48, co. 13 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2016/2017 nei territori del Centro Italia, ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza, rispettivamente, nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

Successivamente, il D.L. n. 55/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2018, ha disposto il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi alla data del 31 gennaio 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 60 rate mensili di pari importo.

Post sisma, nuovo termine per la ripresa dei versamenti

Dunque, la ripresa dei pagamenti sarebbe dovuta avvenire alla predetta data, ma per effetto della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 991, della L. n. 145/2018) il termine è stato nuovamente prorogato al 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Alla luce del predetto intervento legislativo, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019. Entro tale data deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.

Post sisma, ripresa dei versamenti mediante ritenuta

Sul punto, la L. n. 89/2018, di conversione del D.L. n. 55/2018, ha previsto che - su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato – la ritenuta possa essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Pertanto, su richiesta di rateizzazione dei soggetti sostituiti, titolari di prestazione pensionistica e/o dipendenti dell’INPS, l’Istituto Previdenziale, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e al conseguente versamento all’Erario delle stesse per conto del richiedente.

Post sisma, presentazione istanza per il recupero mediante ritenuta

L’istanza deve essere presentata dal beneficiario della sospensione e avrà ad oggetto le ritenute fiscali sospese nel 2017, incluse quelle sospese in tutto o in parte da sostituto d’imposta diverso dall’INPS. A tal fine, l’INPS ha reso operativo un applicativo web di acquisizione delle relative istanze, accessibile previo possesso di Pin dispositivo all’area “Prestazioni e Servizi” del sito internet dell’INPS.

Al fine di poter usufruire della rateizzazione nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno 2019, l’istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. Ove l’istanza sia presentata successivamente al 31 maggio 2019, il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato, ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.

Post sisma, recupero mediante ritenuta per pensionati

In caso di accoglimento dell’istanza, le trattenute su pensione verranno applicate a decorrere dal mese di giugno 2019 o, comunque, dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rateizzazione.

Ferma restando la decorrenza del piano di ammortamento, in fase di prima applicazione dello stesso le trattenute su pensione saranno applicate dal primo rateo utile di pensione e le quote pregresse saranno redistribuite sul residuo piano di ammortamento.

Parimenti, nel caso in cui la pensione risulti insufficiente a recuperare la rata, la stessa verrà ridistribuita sul piano di ammortamento residuo. Per ciascuna voce di ritenuta sospesa, l’importo della singola rata verrà determinato dividendo l’importo totale per il numero delle rate da recuperare.

Si precisa, infine, che risultano escluse dalla rateizzazione:

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