La Corte di giustizia dell'Unione europea si è da ultimo pronunciata su una questione pregiudiziale che verteva sull’interpretazione degli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Questo, nell'ambito di una controversia tra un cittadino ungherese e il suo datore di lavoro, in merito alla concessione di periodi di riposo giornaliero in occasione della concessione di periodi di riposo settimanale.
Il giudice nazionale in particolare, aveva chiesto di chiarire se, alla luce della menzionata direttiva, il riposo giornaliero dovesse essere considerato come parte del riposo settimanale.
Con sentenza del 2 marzo 2023 - causa C‑477/21 - i giudici europei hanno evidenziato, in primo luogo, come la direttiva in esame preveda il diritto al riposo giornaliero e il diritto al riposo settimanale in due disposizioni distinte, ossia, rispettivamente, all’articolo 3 e all’articolo 5.
Se ne deve dedurre che si tratta di due diritti autonomi che perseguono diversi obiettivi, consistenti:
Ne discende che occorre garantire ai lavoratori il godimento effettivo di ciascuno di tali diritti.
Come poi evidenziato dalla giurisprudenza della Corte, le modalità definite dagli Stati membri per garantire l’attuazione delle prescrizioni della direttiva in parola non devono essere idonee a svuotare di contenuto entrambi i diritti.
Di conseguenza, dare adito a un’interpretazione secondo la quale il riposo giornaliero farebbe parte del riposo settimanale equivarrebbe a svuotare del suo contenuto il diritto al riposo giornaliero, privando il lavoratore dell’effettivo godimento del periodo di riposo giornaliero, quando egli beneficia del suo diritto al riposo settimanale.
Il riposo giornaliero, infatti, deve essere concesso indipendentemente dalla durata del riposo settimanale prevista dalla normativa nazionale.
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