Festività infrasettimanali Rinuncia solo con accordo datore - lavoratore

Pubblicato il 25 novembre 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27948 del 23 novembre 2017, fa chiarezza sul diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali, celebrative di ricorrenze civili o religiose (per esempio 8 dicembre e 6 gennaio), anche quando la contrattazione collettiva applicabile preveda, come eccezione alla regola legale, che l’attività lavorativa possa essere svolta anche nei giorni festivi.

Confermando un principio già fissato in altre precedenti sentenze, da ultimo la n. 22482 del 2016, la Suprema Corte spiega che la Legge n. 260/1949 prevede la possibilità e non l'obbligo di lavorare anche durante le festività.

Pertanto, il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro e di percepire la retribuzione, anche nei casi in cui la contrattazione collettiva preveda la possibilità di lavorare durante le festività.

Si può rinunciare al riposo nelle giornate di festività infrasettimanali solo a seguito di un accordo stipulato tra lo stesso lavoratore e il datore di lavoro. Infatti, la suddetta norma non può “ritenersi comunque derogabile se non dall’accordo individuale col datore di lavoro o da accordi sindacali stipulati da oo.ss. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato”.

Da ciò ne deriverebbe – secondo la sentenza n. 27948/2017 - “la non estensibilità del trattamento di festività per il lavoratore assente ingiustificato o che sospenda il lavoro per sua volontà”. Infatti, continua la Corte, “ritenere assente ingiustificato il lavoratore che non presti attività lavorativa durante le festività di legge non è consentito dalla norma”.

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