Riposi giornalieri anche per il padre lavoratore pubblico
Pubblicato il 13 settembre 2014
Il
pubblico dipendente con
moglie casalinga ha diritto alla
fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del Dlgs
151/2001, che riconosce appunto tali permessi giornalieri con decorrenza dal giorno successivo al compimento del terzo mese di vita del figlio.
Finora, la norma era stata applicata a favore dei padri nel caso di rinuncia di tale diritto da parte della madre lavoratrice. Ora, il Consiglio di Stato amplia la portata del dettato normativo: il riconoscimento di tale diritto viene esteso anche al caso in cui la moglie sia una casalinga e, dunque, non abbia diritto ai citati permessi perché non lavoratrice dipendente, nel caso in cui si trovi di fatto impegnata in attività che ostacolano il suo compito di assistenza al figlio.
Nella
sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014, infatti, nel dirimere una controversia tra il ministero dell’Interno e un dipendente pubblico, il Consiglio di Stato ribadisce il proprio
sostegno alla famiglia e alla maternità, ai sensi dell’articolo 31 della Carta costituzionale, e allo stesso tempo fortifica l’assimilazione tra la fattispecie della lavoratrice casalinga e la lavoratrice dipendente.
Fondando il proprio parere sul principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura dei figli, il Consiglio di Stato riconosce, come spesso accade alla nascita di un figlio, che l’attività esercitata in ambito familiare dalla madre possa richiedere
aiuti esterni che nel caso delle famiglie mono-reddito corrispondono con la figura paterna, cosa che dunque comporta “
proprio il ricorso al godimento dei permessi di cui all’articolo 40 citato da parte dell’altro genitore lavoratore dipendente”.