Un rilevante riordino è stato effettuato dall’Agenzia delle Entrate in materia di codici tributo a seguito di modifiche a norme operative.
Con risoluzione n. 76 del 22 giugno 2017 sono stati soppressi 18 codici tributo, ridenominati due e per altri sono state previste limitazioni delle funzioni. Le soppressioni e le modifiche saranno operative dal 20 luglio 2017.
Le eliminazioni attengono a fattispecie non più attuali come: contribuenti minimi, imposte collegate all’Irpeg, imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive, credito per il bonus straordinario famiglie.
La risoluzione specifica che se fosse necessario effettuare il versamento di somme a titolo di IRPEG, potranno essere utilizzati i corrispondenti codici tributo dell’IRES.
Tra i codici tributo per i quali non sarà più consentito esporre importi a credito compensati vi sono:
Per i codici 1710 e 1711 (imposta sostitutiva, rispettivamente, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale), in sede di compilazione dell’F24, occorrerà indicare nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” della sezione Erario anche il mese di riferimento, nella forma “00MM”.
I codici tributo 4040 e 6780 avranno nuove denominazioni:
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