Rinvio IRI al 2018, niente sanzioni per gli acconti Irpef errati

Pubblicato il 25 giugno 2018

Non si dovrà pagare alcuna sanzione o interesse per i minori acconti versati nel 2017 a seguito della mancata introduzione dell'Iri.

Il contribuente potrà procedere alla regolarizzazione dei minori acconti risultati insufficienti rispetto all’imposta dovuta per il 2017, a causa del rinvio del regime Iri, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte dovute per l'anno 2017, senza dover pagare nulla in più.

Così si pronuncia l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 47/E/2018, emanata in risposta ad una richiesta di interpello da parte di un contribuente che, in prossimità della scadenza del pagamento del saldo d’imposta 2017, si trova ad essere in debito con il Fisco a causa del rinvio della decorrenza della disciplina Iri.

La disciplina Iri

L'articolo 1, commi 547-548, della Legge n. 232/2016 ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'Imposta sul reddito d'impresa (IRI), mediante l'aggiunta dell'articolo 55-bis al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Tale imposta consente agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria di tassare separatamente il reddito applicando l’aliquota del 24%, invece dell’ordinaria tassazione per trasparenza. Il reddito assoggettato a Iri non concorre a formare l’imponibile Irpef dell’imprenditore o dei soci finché non viene prelevato.

Tale norma doveva avere una prima decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017, ma con la successiva Legge di bilancio 2018, l’entrata in vigore della disciplina è stata differita al 1° gennaio 2018.

A causa di ciò, l'istante che - avendo scelto di avvalersi del nuovo regime impositivo - calcolava gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 su base previsionale (nel presupposto di dover percepire minori utili tassabili), versava di fatto acconti in misura insufficiente.

L’insufficiente versamento del contribuente non può essere sanzionato

Nella risoluzione n. 47/E del 22 giugno, l’Agenzia delle Entrate, sposando la soluzione interpretativa fornita dall’istante, ritiene che nel caso in cui il versamento dell’acconto Irpef per l’anno 2017 risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’Iri al periodo d'imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, non è contestabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del Dlgs n. 471/1997.

In altri termini, l’Amministrazione finanziaria ribadisce quanto già sostenuto in passato e cioè che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "ratione temporis", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva.

Indicazione nel modello Redditi

Pertanto, l'istante dovrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il tutto compilando i due righi:

La scelta del regime Iri con decorrenza 2018, andrà, invece, comunicata nel modello Redditi 2019 in quanto la norma dispone che l'Iri si applica esercitando un’opzione, con vincolo quinquennale, nel modello dell'anno in cui ha effetto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy