Il ministero della Giustizia, Ufficio centrale Archivi Notarili, ha trasmesso ai Capi degli Archivi Notarili Distrettuali e ai Capi delle Circoscrizioni Ispettive degli Archivi Notarili, un parere di massima reso dall’ Avvocatura Generale dello Stato con con nota prot. n. 137950 del 14 marzo 2018, in tema di rinuncia al diritto di proprietà immobiliare.
Il parere era indirizzato all’Avvocatura distrettuale di Genova, per chiarire la possibilità, per il privato, di rinunciare, con atto unilaterale redatto dal notaio, al diritto di proprietà su un bene immobile a rischio, nella specie, di dissesto di idreologico (ciosiddetta "rinuncia abdicativa").
Nel medesimo, sono state esaminate le varie questioni che riguardano l'ambito applicativo dell’articolo 827 del codice civile ai sensi del quale “i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”.
A seguire, sono trattate le principali problematiche che investono l’ammissibilità di detto tipo di rinuncia e dei relativi limiti nonchè individuate anche possibili cause di nullità della rinuncia abdicativa e gli aspetti sulla possibile responsabilità del rinunciante.
Nelle conclusioni dell’Avvocatura, viene sottolineato come il rinunciante sia tenuto, anche per il rispetto dei principi di leale collaborazione e di buona fede, a dare comunicazione dell’eventuale atto dismissivo al Demanio.
Proprio a questo proposito, il ministero rende noto il suggerimento avanzatogli dall’Avvocatura di invitare i Consigli notarili ad adoperarsi affinché i propri iscritti che riceveranno atti di rinuncia alla proprietà immobiliare verifichino che sia data questa comunicazione, anche al fine di consentire al Demanio di adottare tutte le iniziative opportune a tutela della pubblica incolumità.
Ed è proprio accogliendo questo suggerimento, che l’Ufficio del dicastero ha invitato alla trasmissione della nota in esame ai Consigli notarili di competenza.
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