Rinnovo per il Ccnl Centri elaborazioni dati. Allargamento alle imprese ICT e professioni digitali

Pubblicato il 21 dicembre 2018

Il 13 dicembre 2018 tra ASSOCED, LAIT e UGL è stato siglato l’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED) del 9/7/2015, scaduto il 30/6/2018.

L’accordo ha effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Si espongono le principali novità.

Estesi l’ambito di applicazione e la classificazione

Numerose le novità, tra cui l’estensione dell’ambito di applicazione del contratto. Infatti, dal 1° gennaio 2019, il Ccnl si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese di:

A fronte di ciò, è stata modificata la classificazione del personale, facendo rientrare i dipendenti delle Imprese ICT e delle professioni digitali.

Quadri – Indennità di funzione

Previsti aumenti, dal 1° gennaio 2019, per l’indennità di funzione per la posizione di Quadro:

Altri innalzamento sono stabiliti per il 2020 e 2021.

Retribuzioni

Fissati aumenti per la paga base nazionale conglobata, con decorrenza da gennaio 2019, febbraio 2020, ottobre 2020, maggio 2021.

Una tantum

A copertura del periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2018, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del Ccnl sarà corrisposto un importo forfettario una tantum, da erogare con la  retribuzione di maggio 2019, pari a:

Elemento economico di garanzia

E’ stato introdotto, a titolo sperimentale, l'elemento economico di garanzia, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al Ccnl.

Compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all'occupazione in forza al 31/12/2021, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

Consiste in un importo nella misura di 80 euro per i livelli Q, 1 e 2, di 65 euro per i livelli 3 e 4 e di 50 euro per i livelli 5 e 6, da corrispondere nel mese di gennaio 2022.

Periodo di prova

Cambia la durata del periodo di prova;

Apprendistato

Completamente rinnovata la normativa sull’apprendistato professionalizzate.

Non possono procedere ad assumere con contratto di apprendistato i datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti.

Numeri - Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari.

Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.

E’ pertanto possibile distinguere tre ipotesi:

Prevista la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Contratto a tempo determinato

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni suddette, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi,

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Fermo quanto disposto al comma precedente, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Fissati limiti quantitativi all’assunzione con contratto a termine.

Le parti hanno deciso, in via sperimentale per la durata del Ccnl, di introdurre contratti, a tempo indeterminato o determinato, che prevedano una retribuzione di primo ingresso volta al sostegno all’occupazione.

Scatti di anzianità

Abrogato dal 1/1/2018 l'istituto degli scatti di anzianità, mentre la normativa permane esclusivamente per il personale in forza al 31/12/2018.

 

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