Il contratto stipulato tra la FNSI e l’AERANTI-CORALLO, nel caso dei giornalisti - limitatamente al settore della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – ha valenza ai fini della determinazione delle contribuzioni dovute all’INPGI.
Questo è quanto ha ricordato l’INPGI con circolare n. 3 del 27 marzo 2017, facendo presente che, agli effetti della determinazione e del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi minimi stabiliti dalla predetta disciplina collettiva.
A tal proposito l’Istituto ricorda che in data 8 marzo 2017 è stato siglato, tra la FNSI e l’AERANTI-CORALLO, il rinnovo del CCNL giornalistico che regola il rapporto di lavoro tra i giornalisti e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications).
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