Il superminimo è un emolumento che compone la retribuzione di fatto del lavoratore dipendente.
Il superminimo può essere di natura collettiva se previsto da contrattazione di secondo livello per particolari mansioni o può essere un superminimo individuale se concesso dal datore di lavoro in aggiunta rispetto alla retribuzione tabellare minima prevista dal CCNL applicato o applicabile al rapporto di lavoro.
Tale somma è concordata dalle parti del contratto di lavoro in sede di assunzione o in un momento successivo con lettera di riconoscimento, spesso sottoscritta dal lavoratore “per accettazione e ricevuta”, o vero e proprio accordo di attribuzione.
La concessione del superminimo è generalmente caratterizzata, salvo diversamente previsto, dall’assorbibilità rispetto a futuri aumenti contrattuali o passaggi di livello lasciando invariata, salvo capienza del superminimo rispetto all’aumento contrattuale di derivazione collettiva, la retribuzione di fatto corrisposta al lavoratore. Ciò sempreché non si ricada in una delle deroghe elaborate dalla giurisprudenza.
In una stagione contrattuale contraddistinta da molteplici rinnovi (ad esempio, quello del CCNL Terziario-commercio e del CCNL studi professionali), come dovranno comportarsi i datori di lavoro? Come predisporre al meglio la lettera di concessione?
Lo analizziamo nell'approfondimento che segue.
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