Rimborso/compensazione IVA trimestrale, modulo aggiornato

Pubblicato il 25 marzo 2025

Il modulo per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale ha subito una riorganizzazione: sono state rimosse le percentuali preimpostate di compensazione nel modello TR, e sono stati introdotti i benefici ISA per coloro che partecipano al concordato preventivo biennale.

Un aggiornamento pubblicato il 21 marzo 2025, disponibile nella sezione “modelli e istruzioni” del sito dell’Agenzia delle Entrate, illustra le recenti modifiche al modello TR e alle sue relative istruzioni.

Le principali novità di questa nuova versione sono destinate ad essere applicate a partire dalle richieste di credito per il primo trimestre del 2025, da inviare entro il 30 aprile 2025.

Modifiche ai quadri TA e TB

I quadri TA e TB, che registrano rispettivamente le operazioni attive e passive suddivise in base alle aliquote o alle percentuali di compensazione applicabili, sono stati riorganizzati:

Aggiornamento del Codice 5 per l’esenzione dalla garanzia

Nelle istruzioni per la compilazione della casella 3 del rigo TD8, che riguarda l'indicazione di una possibile esenzione dall'obbligo di fornire una garanzia, è stato aggiornato il codice 5, relativo ai contribuenti che non sono tenuti a presentare una garanzia per il rimborso o la compensazione dei crediti IVA grazie al punteggio ottenuto attraverso gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA).

In seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, l'importo massimo per poter beneficiare di questa esenzione è stato incrementato da 50.000 a 70.000 euro.

Concordato Preventivo Biennale

È stata introdotta una nuova esenzione, identificata con il codice 6, che riguarda i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. L'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13/2024, infatti, concede loro, per i periodi d’imposta coinvolti nel concordato, i benefici previsti dagli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA), inclusi quelli relativi all'IVA, come stabilito dall'art. 9-bis, comma 11, del DL 24 aprile 2017, n. 50.

L'Agenzia delle Entrate, tramite una FAQ pubblicata il 24 febbraio 2025, ha chiarito che, per i contribuenti in questione, l'esenzione dalla garanzia, che non dipende dal punteggio ISA, deve essere riconosciuta per l'importo massimo (70.000 euro) e applicata già dal primo anno del concordato, come ad esempio il 2024.

In questo modo, non sussiste più il problema della discrepanza tra la presentazione della dichiarazione IVA annuale (2025) e l'adesione al concordato (2024). Se tali contribuenti hanno aderito al concordato prima dell'inizio dell'anno solare in cui presentano la richiesta di rimborso o compensazione, dovranno inserire il codice 6 nella casella 3.

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