Il rimborso cosiddetto “forfettario” delle spese generali è una componente delle spese giudiziali.
La relativa misura è predeterminata dalla legge e spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza.
Quest’ultima, infatti, deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.
E’ questo il consolidato il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della ordinanza n. 17076 del 13 agosto 2020, in rigetto di uno dei motivi con cui la curatela di un fallimento si era opposta ad una decisione di merito, nella parte in cui quest'ultima era stata condannata, con la rifusione delle spese del giudizio, al rimborso delle spese generali dell’avvocato di controparte, in misura del 12,50%.
Secondo gli Ermellini, la liquidazione del rimborso per spese generali contenuta nella sentenza impugnata era stata conforme alla normativa vigente, siccome spettante ai sensi dell'art. 13, decimo comma, della Legge n. 247/2012.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".