Rimborso spese generali: spetta in automatico all’avvocato

Pubblicato il 17 agosto 2020

Il rimborso cosiddetto “forfettario” delle spese generali è una componente delle spese giudiziali.

La relativa misura è predeterminata dalla legge e spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza.

Rimborso forfettario: non necessaria apposita istanza

Quest’ultima, infatti, deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente.

E’ questo il consolidato il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della ordinanza n. 17076 del 13 agosto 2020, in rigetto di uno dei motivi con cui la curatela di un fallimento si era opposta ad una decisione di merito, nella parte in cui quest'ultima era stata condannata, con la rifusione delle spese del giudizio, al rimborso delle spese generali dell’avvocato di controparte, in misura del 12,50%.

Secondo gli Ermellini, la liquidazione del rimborso per spese generali contenuta nella sentenza impugnata era stata conforme alla normativa vigente, siccome spettante ai sensi dell'art. 13, decimo comma, della Legge n. 247/2012.

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