Rimborso per il costo del cellulare ad uso promiscuo va tassato

Pubblicato il 21 giugno 2017

E’ soggetto a tassazione Irpef il rimborso al dipendente per l’utilizzo promiscuo del telefono cellulare. E’ questa la conclusione contenuta nella risoluzione n. 74 del 20 giugno 2017 dell’agenzia delle Entrate a seguito di quesito di un’azienda che fa presente di voler adottare una nuova modalità di gestione dei telefoni cellulari.

Utilizzo promiscuo del telefono con rimborso forfetario delle spese

La società istante fa presente di fornire ai dipendente un telefono cellulare da utilizzare anche per fini extra aziendali dovendo però, prima di effettuare una chiamata privata, comporre un codice identificativo e comunque lo strumento è limitato da stringenti requisiti di sicurezza imposti dalle policy aziendali.

Per semplificare le cose, la società intende far acquistare i cellulari ai propri dipendenti e rimborsare poi a ciascuno di essi un importo forfettario, pari al 50%, del traffico telefonico sostenuto.

Viene chiesto all’amministrazione finanziaria di chiarire il trattamento ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del TUIR delle somme rimborsate dalla società istante in relazione all'utilizzo del telefono per finalità aziendali.

Per le Entrate il rimborso va tassato

L’Agenzia fa presente che al caso illustrato va applicato il principio di onnicomprensività, in base al quale “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito imponibile per il dipendente (articolo 51, comma, 1, Tuir). Quindi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso spese rientrano in tale principio.

Con riferimento alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, la risoluzione n. 74 del 20 giugno ricorda che, in linea generale, sono esclusi da imposizione i rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per “snellezza operativa”.

In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate dal datore in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo se tale criterio sia stato previsto dal legislatore. In caso contrario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso rientri nel reddito di lavoro dipendente.

Pertanto il costo relativo al servizio di telefonia, nella misura del 50%, che la società rimborsa al dipendente in modo forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, si ritiene che debba concorrere alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

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