Omessa Iva. Le sanzioni amministrative si applicano anche nel caso in cui il contribuente ottenga, dopo il versamento dell'imposta dovuta, un rimborso della stessa che si rivela successivamente indebito.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 20585 del 19 luglio 2021, ha accolto il ricorso promosso dall’Amministrazione finanziaria contro la decisione di annullamento di un avviso di contestazione tramite il quale erano state irrogate sanzioni amministrative a una Srl, a causa dell'omesso versamento dell'IVA, verificatosi per effetto di un indebito rimborso della medesima imposta.
L'impugnazione della contribuente era stata integralmente accolta dai giudici di merito sull’assunto che non sarebbe stata consentita comunque l'irrogazione delle sanzioni amministrative per omesso versamento dell'imposta, nel caso di suo indebito rimborso.
Contro tale statuizione aveva proposto ricorso l'Agenzia delle entrate, mediante un unico motivo con cui si lamentava l'erroneità dell'assunto sostenuto dalla CTR.
Motivo, questo, giudicato fondato dagli Ermellini, i quali hanno ricordato come, in tema di IVA, l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integri una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale.
Detta indebita compensazione, infatti, comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, restando sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.
Le sanzioni amministrative in parola - si legge nel testo della decisione - trovano applicazione anche nel caso in cui il contribuente ottenga, dopo avere eseguito il versamento dell'imposta dovuta, un rimborso della stessa che si rivela successivamente indebito, atteso che, come accade nelle ipotesi di omesso versamento del tributo, ne consegue un ritardo per l'Erario nell'incasso delle somme spettanti, per effetto dell'errata restituzione di quanto in precedenza versato.
E’ stato quindi enunciato, sul punto, apposito principio di diritto, ai sensi del quale: “Le sanzioni amministrative per omesso versamento di un tributo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, trovano applicazione anche nel caso di indebito rimborso delle somme in precedenza effettivamente versate dal contribuente".
Nel caso in esame, in definitiva, il giudice di merito aveva errato nell'escludere l'applicabilità delle sanzioni amministrative in presenza del rimborso dell'IVA versata, poi rivelatosi non dovuto.
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