Rimborso Iva, diniego solo dopo il contraddittorio
Pubblicato il 19 novembre 2014
Con ordinanza n.
24567 del 18 novembre 2014, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un contribuente
annullando un provvedimento di
diniego al rimborso dell'Iva che era stato, per contro, confermato dalle commissioni tributarie di merito.
In particolare, la parte ricorrente, dopo aver evidenziato che a seguito della richiesta di rimborso
era stato disposto ed effettuato un controllo conclusosi con un Pvc, si era lamentata della mancata applicazione, da parte dell'organo giudicante, del disposto di cui all'articolo 12 della Legge n.
212/2000 nella parte in cui concede al contribuente un
termine di sessanta giorni, decorrente
dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura da parte degli organi di controllo,
per osservazioni e richieste.
Va rispettato il termine di sessanta giorni
Il contribuente, in sostanza, aveva evidenziato l'
omessa instaurazione di un contraddittorio preventivo all'adozione del provvedimento di diniego del rimborso, asserendo che l'espletamento dell'attività istruttoria di accesso e verifica avrebbe comunque imposto all'Amministrazione finanziaria di assegnargli un termine per svolgere difese e osservazioni.
Nel caso di specie, per contro, tra il momento dell'adozione del processo verbale e la data di adozione del provvedimento di diniego era
decorso un periodo inferiore ai sessanta giorni normativamente previsti.
E la Suprema corte ha aderito alle doglianze del contribuente sottolineando come il criterio della
valorizzazione del “contraddittorio procedimentale” costituisca un
criterio orientativo per il legislatore e per l'interprete, “
siccome indice della conformità dell'azione amministrativa ai canoni di trasparenza e buon andamento”.