L’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare il rimborso di eccedenza detraibile Iva anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento.
La Sezione tributaria della Cassazione aveva chiesto alle Sezioni Unite la verifica della tenuta del principio fissato con la pronuncia n. 5069/2016 in tema di imposte sui redditi e rimborso d’imposta.
Si tratta del principio secondo cui il Fisco può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del proprio potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento.
In particolare, veniva chiesto di precisare la portata di tale assunto e di chiarire se esso, benché fosse stato dettato in tema di imposte diretto, potesse estendersi all’Iva, nonostante le peculiarità di tale tributo, avente natura di imposta armonizzata.
Con sentenza n. 21765 del 29 luglio 2021, le SSUU hanno in primo luogo chiarito come gli effetti preclusivi della decadenza dall’accertamento riguardino le sole imposte dovute, senza che risulti minato il principio di certezza del diritto.
E’ infatti il contribuente che decide di chiedere il rimborso di un credito a distanza di anni dalla maturazione del relativo diritto, a scegliere, riportandolo a nuovo, di assegnare ad esso rilevanza ex novo, in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone.
Il principio di certezza del diritto, in tale contesto, è rispettato, atteso che la situazione fiscale del contribuente non è posta indefinitamente in discussione: la parte dilaziona nel tempo l’istanza di rimborso, preferendo il riporto a nuovo.
Inoltre, la scelta conforma anche l’onere di conservazione delle scritture contabili e dei documenti giustificativi del credito e il silenzio rifiuto opposto all’istanza è impugnabile e apre all’accertamento giudiziale e alla conseguente definizione del rapporto.
Tali principi – sottolinea il massimo Collegio di legittimità – non subiscono temperamenti o deroghe per la natura armonizzata dell’Iva.
Da qui l’affermazione del principio del diritto secondo cui: “In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di Iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento”.
In definitiva, è da ritenere legittimo che l’amministrazione finanziaria disconosca il rimborso Iva anche se entro i termini di decadenza non c’è stato alcun controllo
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".