Ai fini del rimborso semplificato dell’Iva (aliquota media), all'impresa basta una sola operazione.
Ed è sufficiente il preliminare di vendita (negozio obbligatorio), non serve che ci sia anche l’atto definitivo.
A queste conclusioni giunge la Cassazione, con sentenza n. 29530 del 16 novembre 2018, che spiega come la disciplina, recata dall'art 30, terzo comma, lettera a, del Dpr 633 del 1972, non imponga affatto che le operazioni effettivamente poste in essere debbano essere plurime.
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni (€ 2.582,28), all'atto della presentazione della dichiarazione quando (lettera a - aliquota media) esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.
Il presupposto sussiste qualora raffrontando le operazioni in acquisto e vendita si avveri la seguente condizione: aliquota media operazioni attive + 10% < aliquota media acquisti (DL 250/95 art. 3).
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