L’informativa del 28 marzo 2025 dell’Agenzia delle Dogane riguarda il beneficio fiscale per il gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto.
In particolare, si riferisce al rimborso sui consumi di gasolio effettuati nel primo trimestre del 2025, per i quali è possibile presentare la dichiarazione di rimborso tra il 1° e il 30 aprile 2025. La dichiarazione può essere inviata tramite il software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane, sia in formato cartaceo che elettronico.
Il rimborso per il gasolio commerciale - comunica l’informativa del 28 marzo 2025 dell’Agenzia delle Dogane - utilizzato nel trasporto è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire del rimborso le imprese di trasporto di merci e persone con determinate caratteristiche.
Trasporto di merci
L'agevolazione è destinata agli operatori che effettuano il trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. I soggetti aventi diritto sono:
Trasporto di persone
Il beneficio si applica anche agli operatori che svolgono attività di trasporto di persone. I destinatari in questo caso sono:
Trasporto di persone tramite trasporti a fune
L'agevolazione si estende anche alle attività di trasporto di persone effettuate da enti pubblici o imprese che operano nel settore dei trasporti a fune in servizio pubblico.
Questo include, ad esempio, le funivie o i trasporti tramite cabinovia, usati per il trasporto pubblico.
Esclusioni
Non sono ammessi consumi di gasolio per veicoli Euro 4 o inferiori.
Il rimborso può essere richiesto tramite compensazione o restituzione in denaro, con l'utilizzo del codice tributo 6740 nel Modello F24.
L’invio telematico delle dichiarazioni tramite il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.) consente agli utenti di inviare le dichiarazioni in formato elettronico, semplificando e velocizzando il processo.
I soggetti che intendono utilizzare il Servizio Telematico Doganale devono richiedere l’abilitazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se non sono già abilitati.
Una volta ottenuta l'abilitazione, i soggetti interessati possono trasmettere i dati delle dichiarazioni tramite il servizio elettronico, che consente di inviare la documentazione in formato digitale in modo sicuro e conforme.
Le modalità tecniche e operative per la trasmissione dei dati sono descritte sul sito web dell'Agenzia delle Dogane, nella sezione dedicata al Servizio Telematico Doganale.
Per preparare e inviare le dichiarazioni, gli utenti possono utilizzare il software specifico messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane. Il software è aggiornato e permette la compilazione e la stampa delle dichiarazioni.
Inoltre, sul sito dell'Agenzia delle Dogane è disponibile un manuale utente che fornisce dettagli su come utilizzare il software.
In alternativa all'uso del software, gli utenti possono scegliere di predisporre autonomamente i file per l'invio. Per fare ciò, devono fare riferimento al "tracciato record" pubblicato sul sito, che fornisce la struttura e le specifiche tecniche per la creazione dei file da inviare.
Una volta inviata la dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale, l’utente riceverà una conferma della trasmissione. Questo garantisce che la dichiarazione sia stata correttamente ricevuta dall'Agenzia delle Dogane.
Per i soggetti che non utilizzano il Servizio Telematico Doganale (E.D.I.), se presentano la dichiarazione in forma cartacea, è necessario che il contenuto della dichiarazione sia riprodotto su un supporto informatico (come CD-ROM, DVD o pen drive USB). Questo supporto deve essere allegato alla dichiarazione cartacea.
Se la dichiarazione cartacea non è accompagnata dal supporto informatico che riproduce il contenuto nel formato richiesto dall'Agenzia delle Dogane, dovrà essere regolarizzata.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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