Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico

Pubblicato il 03 dicembre 2019

Precisazioni del Consiglio di Stato in merito ai presupposti per il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente ai fini della difesa in giudizio per fatti attinenti il proprio lavoro.

Due presupposti

Con sentenza n. 8137 del 28 novembre 2019, il Collegio amministrativo ha chiarito che i presupposti sono due:

Così, con riferimento alla pronuncia definitiva sull’esclusione della responsabilità del dipendente, il Consiglio ha precisato che qualora si tratti di una sentenza penale si deve avere un accertamento della assenza di responsabilità, anche quando sia stato applicato l’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale. Il rimborso, per contro, non può essere invocato quando il proscioglimento sia dipeso da una ragione diversa dalla assenza della responsabilità, cioè quando sia stato disposto a seguito dell’estinzione del reato, ad esempio per prescrizione, o quando vi sia stato un proscioglimento per ragioni processuali, quali la mancanza delle condizioni di promovibilità o di procedibilità dell’azione.

Rispetto, invece, al secondo indefettibile presupposto, i giudici amministrativi precisano che il rimborso delle spese si applica a favore del dipendente che abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse della Amministrazione, ossia quando per la condotta oggetto del giudizio sia ravvisabile il “nesso di immedesimazione organica”.

Così, il Cds rispetto al contenuto dell’art. 18, comma 1, del convertito Decreto-legge n. 67/1997.

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