Rimborso accise per autotrasportatori. Obbligo della targa nella e-fattura

Pubblicato il 15 giugno 2018

Per fruire del rimborso delle accise a favore degli autotrasportatori è necessaria l’indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica emessa dai gestori di impianti di distribuzione.

E’ quanto precisato dall’agenzia delle Dogane con nota 64837/RU del 7 giugno 2018, in risposta alla richiesta di specificare gli adempimenti riguardanti la fruizione dell’agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci, a seguito  dell’introduzione della fattura elettronica con effetto dal 1° luglio 2018.

Si fa presente che, come disposto dalla disciplina generale dell'Iva, la targa del veicolo non deve necessariamente essere riportata nella fattura elettronica.

Per il rimborso delle accise serve la targa

Tra gli adempimenti richiesti – ricordano le Dogane - per poter beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa (punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95) vi è quello di indicare obbligatoriamente nel Quadro A-1 della dichiarazione la targa degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo svolgimento dell’attività di trasporto.

Ciò per verificare il diritto al beneficio fiscale e la riconducibilità dell’agevolazione all’effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva.

Quanto affermato nella nota del 7 giugno 2018 è in linea con quanto presente nella circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 dell’Agenzia Entrate, paragrafo 1.1, dedicato alle particolari finalità al ricorrere delle quali va inserito anche nella fattura elettronica l’elemento identificativo del mezzo di trasporto.

In conclusione, è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo nel tracciato della fattura elettronica per il rimborso delle accise a favore degli esercenti attività di trasporto che vogliono fruire del rimborso d’accisa.

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