Per fruire del rimborso delle accise a favore degli autotrasportatori è necessaria l’indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica emessa dai gestori di impianti di distribuzione.
E’ quanto precisato dall’agenzia delle Dogane con nota 64837/RU del 7 giugno 2018, in risposta alla richiesta di specificare gli adempimenti riguardanti la fruizione dell’agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci, a seguito dell’introduzione della fattura elettronica con effetto dal 1° luglio 2018.
Si fa presente che, come disposto dalla disciplina generale dell'Iva, la targa del veicolo non deve necessariamente essere riportata nella fattura elettronica.
Tra gli adempimenti richiesti – ricordano le Dogane - per poter beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa (punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95) vi è quello di indicare obbligatoriamente nel Quadro A-1 della dichiarazione la targa degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo svolgimento dell’attività di trasporto.
Ciò per verificare il diritto al beneficio fiscale e la riconducibilità dell’agevolazione all’effettivo avente diritto che ne ha la disponibilità esclusiva.
Quanto affermato nella nota del 7 giugno 2018 è in linea con quanto presente nella circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 dell’Agenzia Entrate, paragrafo 1.1, dedicato alle particolari finalità al ricorrere delle quali va inserito anche nella fattura elettronica l’elemento identificativo del mezzo di trasporto.
In conclusione, è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo nel tracciato della fattura elettronica per il rimborso delle accise a favore degli esercenti attività di trasporto che vogliono fruire del rimborso d’accisa.
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