Rimborsi ai passeggeri dei voli se il ritardo supera le tre ore

Pubblicato il 24 ottobre 2012 Pronunciandosi con riferimento alle cause riunite C-581/10 e C-629/10, la Corte di giustizia, con sentenza depositata il 23 ottobre 2012, ha spiegato che gli articoli 5-7 del Regolamento CE n. 261/2004 istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato “devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”.

Questo ritardo, tuttavia, non comporta una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri nei casi in cui il vettore aereo sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero cioè potute evitare anche a mezzo dell’adozione di tutte le misure del caso.
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