Rimborsi ai passeggeri dei voli se il ritardo supera le tre ore

Pubblicato il 24 ottobre 2012 Pronunciandosi con riferimento alle cause riunite C-581/10 e C-629/10, la Corte di giustizia, con sentenza depositata il 23 ottobre 2012, ha spiegato che gli articoli 5-7 del Regolamento CE n. 261/2004 istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato “devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”.

Questo ritardo, tuttavia, non comporta una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri nei casi in cui il vettore aereo sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero cioè potute evitare anche a mezzo dell’adozione di tutte le misure del caso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy