In attesa di conoscere la posizione ufficiale del Ministero del Lavoro sugli argomenti più significativi del “collegato lavoro”, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha preparato tre circolari interpretative. Oggetto degli approfondimenti sono proprio gli incentivi all’occupazione contenuti nella Manovra fiscale per 2010, il contratto di somministrazione e le novità per il contratto occasionale di tipo accessorio.
Il disegno di legge concernente “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali”, insieme alle altre misure riguardanti il lavoro comprese direttamente nella Finanziaria 2010 (legge n. 191/2009), si appresta a modificare sensibilmente il volto del mercato del lavoro, soprattutto per ciò che riguarda la formulazione di alcune tipologie contrattuali. Il lavoro somministrato, il lavoro accessorio, l’apprendistato sono nuovamente all’esame del Senato (per la quarta lettura e il via libera definitivo), con lo scopo di fornire una adeguata veste giuridica ad una serie di rapporti di lavoro precedentemente non regolari e, così, facilitare l’inserimento dei giovani sul mercato del lavoro o di quanti hanno perso la propria occupazione a causa della crisi.
Il disegno di legge in commento comprende tre deleghe al Governo:
- sul pensionamento per gli occupati in lavori usuranti;
- sulla semplificazione delle norme su congedi e permessi di lavoro;
- sulla riorganizzazione degli enti che fanno capo al Ministero del Lavoro.
Tra le novità più rilevanti previste dal “collegato lavoro”, vi è la reintroduzione dal 1° gennaio 2010 del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (Staff leasing). Questa tipologia contrattuale consentirà, specie alle aziende di più piccole dimensioni, di accedere a strumenti di gestione a costi contenuti. Riguardo al campo di applicazione, il ricorso allo staff leasing potrà essere possibile, oltre alle ipotesi già disciplinate dalla legge, (ossia articolo 20 del decreto n. 276/2003) anche «in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l´esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia»; e i contratti collettivi aziendali (solo quelli territoriali in precedenza) potranno disciplinare nuove ipotesi.
Novità riguardano anche la disciplina che regola i licenziamenti nelle controversie di lavoro. Nell’articolo 23, comma 3, del disegno di legge, si legge che: “Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell´articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell´attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l´anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.”
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