Nelle circostanze eccezionali della crisi dei rifugiati, gli Stati membri in cui le domande di protezione internazionale siano state presentate per la prima volta, sono competenti per l’esame delle stesse.
Le parole “attraversamento clandestino” di cui al Regolamento Dublino III - Regolamento Ue n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) - non sono applicabili ad una situazione in cui, a seguito di un afflusso di massa di persone in Stati membri di frontiera, questi ultimi abbiano consentito a cittadini di Paesi terzi di entrare e di transitare nel proprio territorio per raggiungere altri Stati membri. Situazione che non può essere pertanto definita illegale.
E’ quanto si legge nelle conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue dell'8 giugno 2017, nelle cause riunite C – 490/16 e C – 646/2016.
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