Riforma su ordinanza cautelare. Motivazione con autonomo apprezzamento

Pubblicato il 13 ottobre 2015

Con sentenza n. 40978 depositata il 12 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha rigettato il ricorso del procuratore della repubblica, avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva dichiarato nulla - in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 292 e 309 c.p.p. come modificate dalla legge 47/2015 – un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, poichè quest'ultimo si sarebbe limitato a "ripetere pedissequamente il contenuto della richiesta del pubblico ministero, riproducendo addirittura la medesima suddivisione e le medesime parole, senza alcuna ulteriore aggiunta, commento od osservazione e quindi, senza un'autonoma valutazione "

Nulla l'ordinanza con motivazione inesistente/apparente

Nel respingere le censure, la Cassazione ha dato innanzitutto atto che la normativa introdotta con legge 47/2015, nella parte in cui modifica la disposizione in tema di motivazione delle ordinanze cautelari di cui agli artt. 292 e 309 c.p.p. - che non ha carattere innovativo ma si limita ad adeguare la norma alla preesistente giurisprudenza di legittimità – ha ritenuto necessario che l'ordinanza di custodia abbia comunque un contenuto chiaro, indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante.

La nullità di cui all'art. 292 c.p.p., quindi, si verifica nel caso di ordinanza priva di motivazione o con motivazione del tutto apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario.

E nel caso di specie, alla luce del su-espresso principio, la Cassazione da conto (in ciò confutando le argomentazioni del Tribunale) della sostanziale inadeguatezza della motivazione a dimostrare l'autonoma valutazione del giudicante sulla complessiva vicenda cautelare.

 

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