Il Decreto legislativo n. 156/2015, di attuazione della Delega Fiscale (articolo 10, comma 1, lettere a) e b), L. n. 23 del 2014), ha riformato la disciplina del processo tributario (Dlgs 546/1992) ed ha apportato alcune modifiche all’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria (Dlgs 545/1992).
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016, eccezione fatta per alcune norme sulla immediata esecutività delle sentenze non definitive, che recano condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, oppure relative ad atti derivanti da operazioni catastali, che, invece, si applicheranno a partire dal 1° giugno 2016.
L'Agenzia delle Entrate, con la corposa circolare n. 38 del 29 dicembre 2015, illustra le novità più significative apportate alla materia del contenzioso tributario.
Una prima specificazione resa dall'Amministrazione finanziaria è che le novità sul contenzioso si applicano, in via generale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, dunque, interessano anche i giudizi pendenti a tale data, ossia anche i procedimenti che sono già stati avviati.
Riguardo alle modifiche alla disciplina del processo tributario (Dlgs 546/1992), le novità che sono affrontate dalle Entrate nell'ultima circolare del 2015, la n. 38/E, riguardano in particolar modo le seguenti tematiche:
- assistenza tecnica,
- spese di giudizio,
- reclamo e mediazione,
- sospensione dell’atto impugnato e sospensione della sentenza,
- conciliazione giudiziale,
- esecuzione delle sentenze.
Il Dlgs 156/2015 ha sostituito integralmente l’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, relativo al reclamo e alla mediazione, con un nuovo testo, lasciando comunque invariata l’obbligatorietà di tale istituto per le controversie di valore non superiore a 20mila euro.
Nella circolare n. 38/E vengono passate in rassegna le principali modifiche in tema di mediazione tributaria, che riguardano, in particolare:
l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto a tutti gli enti impositori, oltre che alle controversie in materia catastale;
la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento;
la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente;
le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione;
l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.
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