L’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha messo a punto una relazione dedicata alle novità processuali relative ai giudizi di legittimità, contenute nel Ddl delega per l’efficienza del processo civile, già approvato dal Senato e in attesa di definitiva approvazione da parte della Camera.
Il Disegno di legge - viene ricordato nella relazione n. 98 diffusa il 28 ottobre 2021 – interviene, da una parte, con una delega al Governo alla riforma del processo civile, dall’altra, modificando direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.
L’intervento prevede l’introduzione di rilevanti novità, di impatto sia sul piano strettamente processuale del giudizio in cassazione, sia sul piano ordinamentale-organizzativo, quanto all’istituzione degli Uffici per il processo, al fine di raggiungere gli obiettivi prioritari di smaltimento dell’arretrato e riduzione dei tempi dei procedimenti civili.
Rispetto alle misure strettamente incidenti nei procedimenti davanti alla Cassazione, vengono segnalate:
Tra le altre novità, si ricordano le modifiche in tema di responsabilità aggravata, impugnazioni, procedimento per correzione di errore materiale, difetto di giurisdizione, nuova causa di revocazione, procedimenti camerali, tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
E ancora, sono richiamate le disposizioni del Ddl in tema di processo civile telematico, quali quelle su obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte, forma degli atti informatici, riordino delle disposizioni in materia di PCT, “stabilizzazione” delle udienze a distanza e cartolari, modalità di versamento del contributo unificato, notificazioni a mezzo PEC.
Con specifico riferimento alle novità sulle controversie di lavoro e previdenziali, viene segnalata l’unificazione della disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, e ciò anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
E', così, superata l’attuale diversificazione, che – viene ricordato - prevede l’applicazione del rito di cui all’art. 1, commi 48 e ss., della Legge n. 92/2012, per l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, ai soli lavoratori assunti in epoca anteriore all’entrata in vigore del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.lgs. n. 23/2015, per il quale è espressamente esclusa l’applicazione del cd. “rito Fornero”.
A seguire, viene posto in rilievo anche il criterio di delega che attribuisce “carattere prioritario” a tutte le cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: sarà il Governo delegato a dover individuare gli strumenti più idonei per assicurare una corsia preferenziale, anche in cassazione, per siffatto contenzioso.
L’elaborato si sofferma, infine, ad approfondire gli obiettivi e le azioni del PNRR per la giustizia civile nonché la novità costituita dall’Ufficio per il processo.
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