E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024 la Legge n. 162 del 28 ottobre 2024, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investiment".
Si tratta di un insieme di misure mirate alla promozione e allo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative in Italia. L’obiettivo principale è incentivare gli investimenti nel settore tecnologico, favorendo la crescita e la competitività del Paese sul piano internazionale. Questo intervento normativo si inserisce in una più ampia strategia di riforme orientate a sostenere l’innovazione, promuovendo la creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato in settori ad alto contenuto tecnologico.
La Legge n. 162/2024 si snoda in 5 articoli principali, ciascuno dedicato a specifiche aree di intervento:
Con queste disposizioni, la Legge mira a consolidare l’ecosistema delle start-up e PMI innovative in Italia, creando un contesto favorevole all'innovazione e allo sviluppo imprenditoriale.
Nel panorama fiscale italiano esistono una serie di agevolazioni fiscali e incentivi all'investimento a favore delle startup e piccole e medie imprese (PMI) innovative.
Si elencano le misure principali.
In tale ambito si inserisce la proposta di legge di cui si analizza, di seguito, il contenuto.
Il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, delinea un quadro normativo specifico per le startup innovative in Italia.
Una startup innovativa è definita come una società di capitali, anche cooperativa, le cui quote o azioni non sono quotate in borsa. I requisiti essenziali sono:
Per quanto riguarda la definizione di Pmi innovativa, l'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015, stabilisce che sono società di capitali, anche cooperative, che soddisfano i seguenti criteri:
Detti criteri sono:
Come anticipato, l’articolo 2 della Legge n. 162 si occupa della detrazione Irpef in de minimis per gli investimenti in startup e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente.
Per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 si prevede:
Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.
Come indicato nell’atto del 17 settembre 2024, l'articolo 2 modifica la normativa relativa alla detrazione IRPEF in regime "de minimis" per gli investimenti in startup e PMI innovative.
Inoltre, la fruizione del credito d'imposta è ora possibile senza limitazioni temporali, superando la restrizione precedente che limitava tale utilizzo ai tre esercizi fiscali successivi, come specificato nel dossier del 29 giugno 2023.
La nuova norma si applica agli investimenti realizzati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, ovvero dal 2024.
L'articolo 3, introdotto in sede redigente, amplia le facoltà operative del Patrimonio Destinato, al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.
Il Patrimonio Destinato" o "Patrimonio Rilancio" è stato creato come risposta alla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo italiano. Questo fondo è stato istituito nell'ambito della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) tramite il decreto-legge n. 34 del 2020, noto come decreto Rilancio.
Il fondo non deriva dalla segregazione del patrimonio esistente della CDP, ma è alimentato attraverso contributi diretti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che ha autorizzato l'assegnazione di titoli di Stato o liquidità fino a un massimo di 44 miliardi di euro per l'anno 2020. Queste risorse sono quindi destinate specificamente a interventi di sostegno e rilancio economico.
Gli strumenti finanziari utilizzati dal Patrimonio Destinato includono la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazioni ad aumenti di capitale, e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario per operazioni strategiche. È prevista anche l'emissione di ulteriori titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito per finanziare le attività del Patrimonio. Inoltre, in caso di insufficienza delle risorse del Patrimonio Destinato, il fondo può avvalersi di una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato.
Dunque, l'articolo 3, comma 1, della Legge pubblicata in GU, aggiunge un nuovo comma 5-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, con l'obiettivo di supportare la capitalizzazione delle imprese italiane e il rafforzamento di filiere, reti e infrastrutture strategiche attraverso lo sviluppo del mercato dei capitali italiano.
Questo nuovo comma espande le capacità d'investimento del Patrimonio destinato, permettendogli di partecipare, in condizioni di mercato e con esclusione di operazioni di ristrutturazione, alla sottoscrizione di quote o azioni di nuovi organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.
Il Patrimonio destinato può realizzare gli investimenti sotto le seguenti condizioni:
il Patrimonio destinato può detenere fino al 49% delle quote di qualsiasi organismo di investimento collettivo, con il resto del capitale sottoscritto da co-investitori privati alle stesse condizioni.
L'articolo 4 introduce delle modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, noto come Sostegni-bis. In origine era prevista una esenzione temporanea dall'imposta sulle plusvalenze generate da persone fisiche tramite la vendita di partecipazioni in startup innovative e PMI innovative. L'esenzione si estendeva anche alle plusvalenze reinvestite nelle stesse categorie di imprese, con l'obbligo che tali investimenti rispettassero certe condizioni relative al momento dell'acquisto delle quote e alla durata dell'investimento.
Altra modifica riguarda l'articolo 14, comma 2, del decreto Sostegni-bis, il quale concede un'esenzione fiscale sulle plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative. Per beneficiare di tale esenzione, le plusvalenze devono essere realizzate da persone fisiche, derivare dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e tali partecipazioni devono essere detenute per almeno tre anni.
Con le novità introdotte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
a) non avere operato in alcun mercato;
b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
L'articolo 5 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).
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