Nella seduta dell’11 ottobre 2017, il Senato ha definitivamente approvato il testo della legge che delega il Governo alla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, a cui la Camera aveva dato il suo via libera a febbraio.
L’Esecutivo avrà tempo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare uno o più decreti legislativi volti alla revisione organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché per la riforma del sistema dei privilegi e delle garanzie.
Si segnala, tra i principi generali che il Governo dovrà osservare nell’esercizio della delega, quello che sancisce la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”.
La liquidazione giudiziale dei beni consiste in una procedura maggiormente semplificata attraverso cui sarà possibile giungere ad soluzione concordataria, con la previsione della completa liberazione dei debiti, entro un tempo massimo di 3 anni dall’apertura della procedura stessa.
La legge approvata prevede l'eliminazione delle ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio, nonché l'introduzione di una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza che tenga conto anche delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza.
E' adottato, altresì, un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, caratterizzato dalla particolare celerità, anche in fase di reclamo, che prevede la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.
Tra le novità di particolare rilievo, si segnala l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura stragiudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi, agevolando lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.
Questa fase preventiva è affidata ad un unico organismo costituito presso ogni Camera di commercio a cui spetterà, appunto, la composizione della crisi tra debitore e creditori.
L’allerta preventiva potrà essere attivata su iniziativa del debitore stesso ma anche dai sindaci della società e dal revisore contabile nonché dietro segnalazione di creditori pubblici.
La legge prevede infatti un obbligo, a carico degli organi di controllo societari e di revisione, di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi, e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo di composizione.
Parimenti, i creditori pubblici qualificati, quali l’Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, sono obbligati, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, a segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all’organismo di composizione, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.
Novità anche per quel che concerne il Giudice specializzato per le procedure concorsuali in quanto ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa viene attribuita la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione.
Invariati, saranno invece i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell’imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto.
Tra i tribunali esistenti, verranno individuati, sulla base di specificati criteri oggettivi e omogenei, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative agli altri tipi di impresa.
La legge prevede, inoltre, che venga integrata e valorizzata la disciplina del concordato con continuità aziendale, attraverso tre criteri direttivi:
A seguire, si segnala che viene facilitato l'accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Per quel che concerne detti ultimi accordi, viene consentita la possibilità, per il debitore, di chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche alla minoranza di creditori che non hanno aderito, purché al medesimo accordo abbiano però aderito i titolari di crediti finanziari, pari almeno al 75% dell’ammontare complessivo.
Con riguardo alla trattazione dell’insolvenza di gruppi di imprese, viene introdotta la possibilità di consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione relativa alle imprese del gruppo, con individuazione, se possibile, di un unico tribunale competente.
In tale contesto, sarà possibile proporre un unico ricorso vuoi per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, vuoi per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo.
Il provvedimento introduce anche misure che facilitano alle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, l’accesso al credito, con forme di garanzia che non impongono la perdita del possesso del bene concesso in garanzia.
A seguire, vengono individuate anche modifiche al Codice civile, ritenute “necessarie” per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi della legge.
Tra queste, quella concernente l’articolo 2409 che estende il controllo giudiziale anche alle società a responsabilità limitata.
Per finire, il testo prevede, a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, che gli atti aventi come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha commentato con grande entusiasmo la definitiva approvazione della delega, definendola come “una riforma epocale".
"L'impianto della normativa che riguarda il fallimento” – ha ricordato il Guardasigilli – “risale al 1942 con un meccanismo distorto che ha macinato in questi anni molte risorse sia imprenditoriali sia di beni materiali. Riusciamo non solo a rivedere lo stigma che spesso non é giustificato nella fase di una economia globalizzata ma a non sprecare capacità imprenditoriali".
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