La riforma dello sport e del lavoro sportivo, particolarmente attesa dagli operatori del settore, sarà operativa dal 1° luglio 2023. Nessuna proroga in vista quindi per l’efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. A confermarlo è il Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 31 maggio 2023, ha approvato, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, in esame preliminare, un decreto correttivo.
A ben vedere la portata del decreto in oggetto è ben più ampia delle attese non interessando solo il decreto legislativo n. 36 del 2021 che, si ricorda, è stato emanato in attuazione dell’articolo 5 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 e reca il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ma anche gli altri puzzle della riforma, vale a dire:
L’atteso decreto correttivo mira a sciogliere i numerosi nodi della riforma, in particolare, con riguardo agli adempimenti delle associazioni o società sportive ovvero dei collaboratori coordinati e continuativi.
Anticipiamo di seguito le novità del decreto correttivo, con la necessaria premessa che per la definitività dei contenuti occorrerà attendere il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri all'esito del parere parlamentare e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto correttivo licenziato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, stabilisce che per ogni singola prestazione dei direttori di gara basterà una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non sarà necessaria la stipula di un contratto di lavoro.
Inoltre, si prevede che ai direttori di gara possano essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte nel proprio comune di residenza, fino a un massimo di 5.000 euro.
Restano obbligatorie le comunicazioni al centro per l'impiego entro il 90° giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a 30.
L’articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede, nella sua formulazione attuale, che nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva
Il decreto correttivo approvato dal Governo eleva da 18 a 24 ore il limite orario settimanale di durata delle prestazioni oggetto del contratto in base al quale scatta la presunzione, nell’area del dilettantismo, che il lavoro sportivo sia oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Viene istituito un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.
Viene inoltre riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta di importo corrispondente ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi, alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro delle attività sportive dilettantistiche che conseguono, nell’anno sociale previsto statutariamente, complessivamente ricavi di qualsiasi natura pari o inferiori ad euro 200.000.
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. potranno ricorrere alle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall'orario di lavoro. Diversamente, nel caso in cui si configuri l’ipotesi del lavoro sportivo e si preveda un compenso, sarà richiesta la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Novità in arrivo anche per i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e per l’accesso e l’esercizio della professione di agente sportivo. Il nuovo decreto correttivo prevede la possibilità che l’agente sportivo possa svolgere una “doppia rappresentanza”, in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria, in caso di stipula di un contratto di mandato sportivo con due soggetti da assistere, nell’ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro.
Viene semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche.
Si prevede l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche i cui statuti non sia conformi ai criteri previsti dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Le società e le associazioni già iscritte non in regola sono cancellate d’ufficio dal Registro.
La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
Il decreto correttivo licenziato dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023 infine consente la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni.
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