Riforma delle misure cautelari personali, carcere solo residuale

Pubblicato il 10 aprile 2015 Nella seduta del 9 aprile 2015, l'Aula del Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge che contiene modifiche al Codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
 
In particolare, il testo contiene una delimitazione dell'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere attraverso la conferma del carattere residuale di questa misura.

Custodia in carcere come extrema ratio

La custodia in carcere potrà, così, essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

Detta misura, inoltre, riguarderà solo i reati sanzionati con un minimo di 5 anni di carcere e il delitto di finanziamento illecito dei partiti.

Per poter applicare la custodia in carcere, il pericolo di fuga o di reiterazione del reato dovrà essere concreto e attuale, senza che le situazioni di concretezza ed attualità possano essere dedotte in via esclusiva dalla considerazione della gravità del titolo del reato.

In presenza di gravi indizi di colpevolezza riferiti ai delitti di associazione sovversiva, associazione terroristica, anche internazionale, e associazione mafiosa, la misura della custodia carceraria verrà disposta salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari.

Stessa applicazione del carcere anche in caso di reati di induzione alla prostituzione minorile, turismo sessuale, riduzione in schiavitù, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari e che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

Durata delle misure interdittive e autonoma valutazione del giudice

Le misure interdittive non potranno avere durata superiore a dodici mesi e perderanno efficacia una volta decorso il termine fissato dal giudice. Quest'ultimo potrà disporne la rinnovazione, non oltre la durata massimase le misure sono ordinate per esigenze probatorie.

L'organo giudicante dovrà, in ogni caso, procedere con “autonoma valutazione” delle specifiche esigenze cautelari, degli indizi, delle specifiche ragioni di non rilevanza degli elementi forniti dalla difesa nonché delle ragioni per le quali le esigenze di sicurezza non possano essere soddisfatte con altre misure.

Viene riformata, infine, anche la disciplina del riesame: la misura cautelare non potrà essere rinnovata salvo esigenze eccezionali, e perderà efficacia se il Tribunale della libertà non rispetterà i termini prescritti per decidere o depositare le motivazioni.
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