Riforma del processo penale: Legge in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 05 ottobre 2021

La nuova Legge di riforma del processo penale è stata pubblicata ieri, 4 ottobre, in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta della Legge n. 134 del 27 settembre 2021 recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, definitivamente licenziata dal Parlamento lo scorso 23 settembre.

Tra le principali finalità dall’intervento vi è l'esigenza di accelerare e rendere più efficiente il processo penale anche attraverso la sua deflazione e digitalizzazione.

Si rammenta, in proposito, l’impegno preso con l’Europa di ridurre di un quarto la durata media dei processi penali entro cinque anni.

La riforma mira anche al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.

Delega al Governo per un processo più celere ed efficiente

Il provvedimento si compone di due articoli, il primo dei quali prevede una serie di deleghe al Governo ai fini della modifica del codice di procedura penale e relative norme di attuazione, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati, per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, per la previsione di una disciplina organica dell'Ufficio per il processo penale.

Le deleghe dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

I principi e criteri direttivi dettati riguardano, tra l’altro:

Giustizia riparativa, disciplina organica

Tra le deleghe indicate, inoltre, al Governo è stato assegnato il compito di provvedere all'introduzione, nell’ordinamento, di una disciplina organica della giustizia riparativa, in attuazione della Direttiva 2012/29/UE dell’Unione europea.

Secondo quest’ultima direttiva, per giustizia riparativa si intende “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale”.

L’Esecutivo, nell’esercizio della delega, dovrà introdurre, in materia, una disciplina organica in cui sia definita la nozione, l’articolazione in programmi, i criteri di accesso, le garanzie, la legittimazione a partecipare, le modalità di svolgimento e la valutazione degli esiti dei programmi, ferma restando la necessaria rispondenza degli stessi all’interesse della vittima e dell'autore del reato.

Si dovrà prevedere, tra l’altro, che l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato sia nel procedimento penale che in sede esecutiva e si dovrà disciplinare la formazione dei mediatori esperti in materia.

Prescrizione e causa di improcedibilità dell’azione penale

Il secondo articolo della Legge introduce modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma, immediatamente precettive.

Tra queste, le disposizioni su prescrizione e improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

Si prevede, in proposito, la conferma della regola secondo cui il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna.

In parallelo alla prescrizione, viene introdotto, nel codice di procedura penale, l’istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Le nuove norme introducono, così, dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati, rispettivamente:

La mancata definizione del giudizio entro tali termini costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

Per le nuove norme in materia di improcedibilità è previsto un periodo transitorio sui tempi dei processi: esse saranno applicabili solo nei procedimenti di impugnazione per reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Tuttavia, se l’impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l’appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio in Cassazione.

La Legge n. 134/2021 entrerà in vigore il prossimo 19 ottobre.

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