Nella seduta del 27 settembre 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato, in secondo esame preliminare, lo schema di un decreto legislativo, contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo n. 149/2022 in materia di riforma del processo civile.
Le modifiche riguardano il Codice civile, il Codice di procedura civile e le leggi speciali correlate, con l'obiettivo di rendere più chiare alcune norme e facilitare determinati passaggi processuali.
In particolare, viene posta attenzione ai procedimenti che coinvolgono persone, minori e famiglie.
Altro punto rilevante del provvedimento è la digitalizzazione completa del processo civile, con conseguente eliminazione di ogni adempimento manuale a carico delle parti coinvolte.
Il nuovo testo - si legge nel comunicato stampa n. 97 di fine seduta - tiene conto delle osservazioni delle Commissioni parlamentari competenti.
Tuttavia, a seguito del mancato accoglimento di alcune di queste osservazioni, come previsto dalla legge delega, il testo sarà nuovamente trasmesso alle Camere per una revisione, accompagnato dagli opportuni chiarimenti e motivazioni.
Secondo quanto si apprende, una delle modifiche da ultimo approvate riguarda l’eliminazione dell’obbligo per l’avvocato di richiedere una nuova procura al cliente in caso di ricorso con proposta di definizione negativa da parte del giudice relatore in Cassazione.
Altro aspetto modificato è relativo ai termini in caso di revocazione di una sentenza per conflitto con una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu).
I nuovi termini sarebbero stati allineati con quelli necessari per rendere definitivo il verdetto della Cedu.
Per quanto concerne la notifica delle impugnazioni, viene specificato che se la parte ha dichiarato la residenza o ha eletto domicilio presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, oppure ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) proveniente da elenchi pubblici o un domicilio digitale speciale, l’impugnazione dovrà essere notificata a quell’indirizzo o luogo.
In assenza di queste informazioni, la notifica avverrà presso il procuratore costituito o all’indirizzo PEC.
La domanda introduttiva del giudizio, a seguire, dovrà includere un avvertimento specifico: se la costituzione avviene oltre i termini previsti, comporterà decadenze relative a domande riconvenzionali e alla chiamata di terzi.
Inoltre, la difesa tecnica mediante avvocato sarà obbligatoria per tutti i giudizi di fronte al tribunale.
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