Riforma degli ammortizzatori sociali 2022, aspetti contributivi

Pubblicato il 10 febbraio 2022

A seguito dell’entrata in vigore – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, avvenuta ad opera dell’art. 1, co. da 191 a 220 della L. n. 234/2021, l’INPS, con il messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, ha fornito ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva.

Dalla predetta data, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali anche:

Dunque, a decorrere dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

CIGS, obblighi contributivi

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

FIS, obblighi di natura contributiva

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art 10 del D.Lgs.  n. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Quindi, sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici richiamati.

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

Tuttavia, per l’anno 2022, l’art. 1, co. 219, della L. n. 234/2021 dispone la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:

Fondi di solidarietà bilaterali, obblighi contributivi

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è prevista la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie.

Conseguentemente, i Fondi di solidarietà già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali disciplinanti i Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

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