Riforma condominiale in vigore dal 18 giugno

Pubblicato il 17 giugno 2013 Martedì 18 giugno 2013 entrerà definitivamente in vigore la Legge n. 220/2012 contenente “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012.

Tra le principali novità in materia, si segnalano le disposizioni che ridisegnano la figura dell'amministratore, modificano i quorum necessari per le delibere assembleari e per il cambiamento della destinazione d'uso delle parti comuni, consentono il distaccamento dal riscaldamento centralizzato.

Con riferimento all'amministratore di condominio, in particolare, la relativa funzione può essere ora esercitata solo da chi abbia conseguito un diploma di scuola superiore di secondo grado e svolto un corso di formazione in materia di amministrazione condominiale. Detto requisito non è richiesto per il soggetto che dimostri di avere già esercitato l'attività di amministratore per almeno un anno nell'ultimo triennio, salvo l'obbligo di frequentare i corsi di formazione periodica. Sono, in ogni caso, esentati da qualsiasi obbligo formativo, i condomini che si assumano l'onere di amministrare il proprio condominio.

Qualora venga espressamente richiesto dall'assemblea condominiale, l'amministratore deve essere dotato di una polizza Rc professionale. Lo stesso è, inoltre, tenuto ad aprire un conto corrente condominiale su cui far transitare le entrate e le uscite del condominio. Con riferimento alle somme dovute dai condomini, l'amministratore è ora obbligato ad attivare la procedura monitoria nei confronti dei condomini che risultino morosi entro sei mesi dal consuntivo in cui sia indicata la spesa. Per tale incombente – si segnala - lo stesso non deve chiedere e ricevere alcuna autorizzazione dell'assemblea. In caso di mora che superi i sei mesi, il condomino debitore viene sospeso dalla fruizione dei servizi comuni.

La funzione di amministratore, infine, può essere revocata anche prima della fine del mandato nei casi di gravi irregolarità fiscali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy