La nuova riforma degli ammortizzatori sociali è una misura di accompagnamento al PNRR, alla realizzazione del quale è funzionalmente legata.
Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si evince in modo chiaro il ruolo fondamentale che la stessa rivestirà per la modernizzazione del Paese.
Il nuovo sistema di ammortizzatori sociali sarà principalmente teso a semplificare le procedure di erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito e ad ampliare l’ambito dei destinatari, con l'obiettivo di dar vita a un sistema più equo, sostenibile e capace di far fronte alle trasformazioni e alle instabilità del mercato del lavoro.
Non tralasciando di ricordare la necessità di un rafforzamento dell’integrazione con le politiche attive, la nuova riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali si svilupperà intorno a precisi principi guida illustrati dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando alle parti sociali lo scorso 9 agosto.
Nella prospettiva di un modello di Welfare State inclusivo e con un'azione riformatrice improntata al principio dell’universalismo differenziato, la riforma dovrà assicurare una adeguata protezione per tutti i lavoratori tenendo conto delle specificità del settore e delle dimensioni aziendali.
Muovendo dalle disomogeneità del quadro attuale, la riforma dovrà accrescere il grado di equità generale del sistema, realizzando una universalizzazione e razionalizzazione degli ammortizzatori sociali.
Un passaggio imprescindibile se si vuole essere pronti a fronteggiare le trasformazioni, governare le instabilità del mercato del lavoro e supportare le transizioni occupazionali, prevenendo le crisi e attenuandone l’impatto sociale.
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, viene ampliata la platea dei potenziali fruitori. Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro vengono estesi a tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
Va poi previsto un incremento degli importi delle prestazioni di sostegno, l’introduzione di durate differenziate per dimensione aziendale e l’estensione delle tutele anche ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni (da 1 a 15 dipendenti).
Premiate con una riduzione della contribuzione addizionale le aziende che non fanno ricorso per un tempo significativo ai trattamenti di integrazione salariale
Andando, poi, ai singoli trattamenti di integrazione salariale:
1) per la CIGO, è prevista l’estensione del campo di applicazione alle imprese che attualmente non sono coperte da strumenti ordinari e che non aderiscono o non costituiscono fondi di solidarietà bilaterali;
2) per la CIGS, il trattamento è esteso a tutti i datori di lavoro che non accedono ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015.
Oggetto di revisione sono anche le causali. Ne vengono introdotte di nuove (per “prospettata cessazione dell’attività” e “liquidazione giudiziale”) e si specifica che la riorganizzazione aziendale può essere chiesta anche per realizzare processi di transizione (in questo caso assicurando il trattamento anche ai datori di lavoro con meno di 15 dipendenti).
Si abroga l’assegno di solidarietà mentre viene rafforzato il contratto di solidarietà, esteso ai datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti.
Conservate tutte le prerogative vigenti dei Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 d.lgs. n. 148/2015).
La copertura obbligatoria dei Fondi bilaterali è assicurata anche ai datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti. Inoltre, i fondi devono stabilire prestazioni di durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, oltre a garantire trattamenti sia ordinari sia straordinari applicabili per soglie dimensionali relativi alle causali di CIGO e CIGS.
Per i fondi bilaterali alternativi (articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015), viene chiarito il principio dell’obbligatorietà della contribuzione e introdotta la regolarità del versamento contributivo come condizione per il rilascio del DURC.
A copertura di tutti i datori di lavoro non rientranti nella CIGO o nei Fondi bilaterali interviene il FIS (art. 29 d.lgs. n. 148/2015) che eroga prestazioni in via residuale.
Qui l'azione riformatrice si sviluppa intorno a due assi di intervento: l'alleggerimento dei requisiti soggettivi per le prestazioni e il potenziamento del sussidio economico.
La NASpI viene estesa ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo indeterminato. Si semplificano poi i requisiti di accesso alla prestazione, si posticipa la decorrenza del décalage e si introduce un trattamento di maggior favore per i lavoratori più anziani con maggiore difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro.
Per la DIS-COLL: si eleva la durata massima, garantendo un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata; si posticipa la decorrenza del décalage; si riconosce la contribuzione figurativa.
Nell'ottica universalistica summenzionata, nella nuova disciplina degli ammortizzatori sociali un capitolo ad hoc è dedicato ai lavoratori autonomi.
Si vuole rendere strutturale l’ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 in favore degli iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, inclusi i partecipanti agli studi associati o a società semplici.
Si consente, poi, ai lavoratori autonomi che chiudono la partita IVA l’accesso al programma GOL.
Si interviene a favore delle lavoratrici madri autonome e professioniste assicurando loro maggiori tutele in caso di maternità e riconoscendo ai professionisti a basso reddito giorni di malattia aggiuntivi, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.
Viene esteso l’equo compenso in tutti i bandi e nelle selezioni indette dalle PA e per tutte le opere e i servizi professionali connessi alla realizzazione dei progetti collegati all’attuazione del PNRR.
Nell'ottica di potenziare gli strumenti di tutela sociale, si riconosce agli enti previdenziali privati un credito d’imposta corrispondente alle nuove e maggiori somme utili a erogare prestazioni integrative ai professionisti iscritti.
Si prevede da ultimo:
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