Rifiuto di atti d'ufficio, se c.t.u. tarda oltre ogni ragionevole tolleranza

Pubblicato il 30 dicembre 2015

La consumazione del reato di rifiuto di atti d'ufficio – qualora l'autore del reato sia il consulente tecnico d'ufficio – non consegue ad un qualsiasi ritardo dell'ausiliare nell'espletamento del suo incarico.

Ritardo, secondo stima del giudice

 Il ritardo infatti – oltre ad essere preceduto da sollecitazioni ad adempiere (rimaste prive di giustificazione) da parte dell'Ufficio per cui opera il consulente – deve risultare connotato dal superamento di ogni ragionevole tempo di tolleranza ed essere rimesso, nella sua determinazione, alla stima del giudice del procedimento in cui l'opera avrebbe dovuto prestarsi.

Al superamento di ogni ragionevole comporto segue quindi la lesione penalmente rilevante del bene giustizia e risulta dunque integrato il reato di rifiuto di atti d'ufficio.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 51051 depositata il 29 dicembre 2015, respingendo il ricorso di un c.t.u., ritenuto penalmente colpevole per aver rifiutato, nonostante più volte sollecitato dall'Ufficio giudiziario, il compimento di atti d'ufficio di cui all'incarico ricevuto.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy