Riduzione dell’orario di lavoro nel part-time solo con atto scritto

Pubblicato il 26 gennaio 2018

Ai fini della variazione dei turni di lavoro, si deve distinguere tra periodi di lavoro a tempo pieno da quelli a tempo parziale.

Una lavoratrice, che ha svolto la mansione di sarta sia a tempo pieno che a tempo parziale, ha proposto ricorso verso la società datrice di lavoro per avere il pagamento delle differenze retributive rispetto al maggior orario previsto contrattualmente. Infatti la società variava molto spesso i turni di servizio, diminuendo l’orario della prestazione.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 1375/2018, ha affermato che in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale, in assenza di un accordo scritto della variazione in riduzione dell’orario di lavoro, non può essere data rilevanza al comportamento concludente delle parti. Infatti, nel contratto part time la modalità oraria è un elemento qualificante il rapporto; la variazione, in aumento o diminuzione, costituisce novazione oggettiva che richiede una nuova manifestazione di volontà.

Diversamente, per la riduzione dell’orario di lavoro nei rapporti a tempo pieno, la prova può essere data, in assenza di atto scritto, dal comportamento successivo delle parti tenuto in costanza di rapporto di lavoro.

In conclusione, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice solo con rifermento alla variazione in diminuzione del regime orario durante il contratto a tempo parziale.

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