Analisi delle prestazioni previdenziali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, relativo alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati, per il 2014.
Con la circolare n. 67 del 29 maggio 2014, l’INPS ha fatto chiarezza sul rapporto tra bonus IRPEF e prestazioni a sostegno del reddito.
Il
bonus
Il c.d. “bonus
Renzi” - pari
ad un credito di 640 euro complessivi - spetta per il periodo d’imposta
2014 ai titolari di reddito da
lavoro dipendente e di taluni
redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda
determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle
detrazioni da
lavoro spettanti.
Tale
credito, che
non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere ripartito tra le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto
stesso fino al 31.12.2014.
Il
decreto prevede
che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti
d’imposta a coloro che percepiscono redditi non superiori a 26.000 euro
per
l’anno d’imposta 2014, al netto del reddito dell’unità immobiliare
adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze.
I
redditi assimilati
I redditi
assimilati a quelli di lavoro
dipendente di
cui al comma 1 dell’art. 50, del T.U.I.R che
beneficeranno del bonus fiscale, appartengono alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
Soggetti esclusi
Il D.L. n. 66
del 24 aprile
2014 esclude i titolari di redditi
da pensione
di cui all’art. 49, comma 2, lett.a) del T.U.I.R. ed i titolari di
redditi
assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli sopra elencati.
Inoltre
sono
esclusi i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi
prodotti
da titolari di partita IVA in forma autonoma o
d’impresa, ed i
cosiddetti “incapienti” ossia coloro che hanno
un’imposta lorda,
calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle
detrazioni
determinate per il medesimo reddito.
Le
prestazioni a sostegno del
reddito
L’INPS,
con
circolare n. 67/2014, ha chiarito che le prestazioni a sostegno del
reddito
rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in
quanto
considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o
perduti ai
sensi degli artt. 49 e 6 del T.U.I.R. così come già chiarito
dall’Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 326/1997:
- per le prestazioni anticipate dal datore di lavoro e conguagliate con i contributi dovuti all’Istituto, il sostituto di imposta è il datore di lavoro che dovrà riconoscere l’eventuale credito spettante;
- per le prestazioni il cui pagamento è, invece, effettuato direttamente all’assicurato sarà l’Istituto che, in qualità di sostituto di imposta, riconoscerà l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari.
Inoltre,
sempre a
proposito delle prestazioni a sostegno del reddito, sia quelle erogate
in
costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di
cessazione dello
stesso, la circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 14.5.2014,
ha
precisato che per le indennità erogate dall’Istituto le detrazioni
spettano in
relazione ai giorni indennizzati.
Tipologie
comprese ed escluse
Nella
circolare
l’INPS distingue le prestazione per le quali:
a)
il credito sarà
determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale”;
b)
le prestazioni
per le quali il credito sarà determinato in base ai dati
disponibili e
nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia
minima del
reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare
superiore
alle detrazioni da lavoro dipendente come previsto dall’art. 13 del
T.U.I.R.
Nella
prima
fattispecie rientrano:
Nella
seconda
fattispecie rientrano le prestazioni legate alle integrazioni
salariali per
le quali non si conosce in via previsionale la durata della
prestazione
né l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore.
Per
tali
prestazioni sono previsti provvedimenti di autorizzazione
concessi
all’Azienda e non già al singolo lavoratore per cui - poiché
non è
possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di
sospensione
dell’attività lavorativa e quindi il relativo reddito previsionale - il
riconoscimento del credito sarà effettuato in base ai singoli pagamenti
mensilmente effettuati.
Rientrano
in questa categoria:
- tutte le tipologie di integrazione salariale a pagamento diretto (CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga);
- l’indennità di malattia;
- l’indennità di congedo parentale;
- il congedo facoltativo del padre;
- le indennità antitubercolari TBC;
- i permessi ex lege 104/1992;
- le prestazioni di congedo straordinario;
- i trattamenti di disoccupazione agricola.
Sono,
invece escluse
dall’ambito di applicazione della normativa le seguenti tipologie di
prestazioni a sostegno del reddito:
- le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R.:
TFR Fondo di garanzia di cui all’art. 2, Legge n. 297/1982;
TFR esattoriali di cui alla Legge n. 377/1958;
una tantum co.co.pro di cui all’art. 2 commi 51 e ss., Legge n. 92/2012;
pagamenti arretrati delle prestazioni che vi rientrano sopraelencate, nel caso in cui rientrino nel regime fiscale di cui all’art. 17 del T.U.I.R;.
- i pagamenti anticipati delle indennità in unica soluzione, ovvero:
l’anticipazione dell’indennità ASpI e Mini ASpI (art. 2, comma 19, Legge n. 92/2012);
l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5, Legge n. 223/1991);
l’anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U. per avviare l’autoimpiego (D.I. 28 maggio 1998);
l’anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi;
- indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
- indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA;
- i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’ art.12 del T.U.I.R;
- l’assegno
di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni
(art. 19
del DPCM. n. 452/2000);
- l’assegno di
maternità dello Stato concesso
dall’INPS (art. 2,comma 6, DPCM. n. 452/2000).
La
circolare INPS
n. 67/2014 chiarisce, inoltre, che il credito in questione trova
applicazione
anche per:
- le prestazioni di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 per i lavoratori prossimi alla pensione;
- le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n.124 e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare.
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- Legge n. 377/1958 - Legge n. 297/1982, art. 2 - Legge 223/1991 - D.Lgs. n. 80/1992 - Legge n. 104/1992 - D.Lgs. n. 124/1993 - D.L. n. 299/1994 convertito in L. n. 451/1994 - DPCM. n. 452/2000 - D.Lgs. n. 151/2001 - Legge n. 92/2012 - D.L. n. 66/2014, art. 1 - Circolare Agenzia Entrate n. 326/1997 - D.I. 28 maggio 1998 - Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 2014 - Circolare Inps n. 67 del 29 maggio 2014 |
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