Riduzione del cuneo fiscale, Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 06 febbraio 2020

Semaforo verde per la tanto attesa riduzione del cuneo fiscale. La misura, operativa dal 1° luglio 2020, assorbe e amplia il “bonus Renzi” di 80 euro al mese, introducendo al contempo una nuova detrazione fiscale. In particolare, per i dipendenti il cui reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro è riconosciuta una somma di importo pari a 600 euro, a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito, per il 2020 (ossia per sei mesi restanti). Per l’anno 2021, invece, l’importo sarà di 1.200 euro (vale a dire 100 euro al mese). L’ulteriore detrazione d’imposta è rivolta ai lavoratori percettori di un reddito compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro, i quali non possono quindi beneficiare del nuovo “trattamento integrativo”.

La conferma della nuova misura è giunta grazie alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, del D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020, recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

Riduzione del cuneo fiscale, a quanto ammonta il beneficio mensile?

Il beneficio mensile, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020, è pari a:

L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro. Chiaramente il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro.

Riduzione del cuneo fiscale, come funziona l’ulteriore detrazione Irpef?

L’ulteriore detrazione d’imposta, fruibile da chi ha un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, è riconosciuta nella seguente misura:

Riduzione del cuneo fiscale, a chi spetta?

L’agevolazione economica è fruibile, entro i predetti limiti di reddito, dalle seguenti categorie di soggetti:

Riduzione del cuneo fiscale, conguaglio a fine anno

Infine, il sostituto d’imposta ha l’obbligo di procedere alla verifica dell’effettiva spettanza del beneficio in sede di conguaglio, dovendo provvedere al relativo recupero se risulta non spettante. Laddove l’ulteriore detrazione risultasse non spettante, in tutto o in parte, il recupero sarà effettuato in quattro rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.

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